La scrivente OO. SS., preso atto che alcuni dipendenti di questo Ministero, con qualifica di Assistente di prevenzione e sanità (area seconda), sono stati iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento presso gli Ordini professionali dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, a seguito di dichiarazione, a firma del Direttore della DGPOB, attestante l’effettivo svolgimento, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, così come richiesto dal Decreto 9 agosto 1999, fa presente quanto di seguito riportato.

Le attività svolte, dichiarate e attestate con atto ufficiale dal Direttore della DGPOB, sono proprie del Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, professionista sanitario che trova la propria collocazione nella area terza funzionale del Ministero della salute.

Risulta evidente che il personale, di area seconda, in questione non è stato adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, bensì, in modo prevalente, a quelle corrispondenti alla qualifica superiore (area terza).

Ai sensi del dell’art. 52 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al lavoratore adibito in modo prevalente, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie di una qualifica superiore, deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

Va altresì sottolineato e ricordato che, laddove emergesse che l’impiego degli Assistenti di prevenzione e sanità a mansioni proprie di una qualifica superiore non sia stato giustificato da obiettive esigenze di servizio, il dirigente che ne ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore che dovrà essere erogata al lavoratore.

Al fine di chiarire e meglio definire la questione, si chiede che venga attivato un tavolo tecnico con i seguenti obiettivi:

individuazione delle risorse economiche da destinare agli Assistenti di prevenzione e sanità iscritti o che saranno iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento;

quota iscrizione ad elenchi speciali ad esaurimento e Albi professionali;

inquadramento nell’area superiore del personale che abbia svolto per un periodo superiore a dodici mesi, in modo prevalente, mansioni corrispondenti al profilo professionale a quelle corrispondenti alla qualifica superiore.

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