Facendo riferimento alla nota DGPOB 5744-P-18/02/2021 di pari oggetto, della quale siamo venuti a conoscenza in data 11 marzo c.a., finalizzata ad esercitare pressione politica nei confronti della Federazione TSRM e PSTRP per l’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro degli assistenti di prevenzione e sanità e dei funzionari tecnici della prevenzione del Ministero della salute, considerate le preoccupanti affermazioni in essa riportate, si ritiene utile, al fine di tranquillizzare il personale, che, pur rientrando nei profili professionali in questione, non ha fatto richiesta di iscrizione al suddetto elenco speciale, preoccupato dalla sconsiderata affermazione:“…il mancato nell’elenco speciale, potrebbe determinare, invece, la perdita del posto di lavoro”, facciamo presente quanto di seguito riportato.
Sarebbe bene, innanzitutto, capire quale delle affermazioni della DGPOB corrisponde al vero in merito all’autonomia del personale in questione:
a) nelle molteplici memoria difensive, presentate nei diversi Tribunali d’Italia, in occasione dei ricorsi proposti dagli Assistenti di prevenzione e sanità - già Guardie di sanità - (iscritti all’Albo) che rivendicavano il diritto dell’inquadramento alla terza area per le asserite funzioni svolte, è stata riproposta, come un “mantra” la seguente affermazione: Il personale tecnico, siano essi assistenti di prevenzione e sanità siano funzionari tecnici della prevenzione, svolgono, su disposizioni circostanziate dal Medico o dal Veterinario, controlli senza prelievo di campioni o con prelievo di campioni sulle merci in importazione, così come, ad esempio, riportato nella P.O.S. 11.Circolare Ministero della salute prot. 647-P-15/02/2018: “…Pertanto, preso atto di quanto comunicato dall’Ufficio legislativo con la richiamata nota prot. n. 502 dell’1 febbraio 2018, si rappresenta che la norma di cui all’art. 12 della legge 3/2018 non si applica al personale di questo Ministero che, selezionato e specificamente formato svolge, sotto la direzione e supervisione di personale medico e/o veterinario, attività di lavoro dipendente rientrante nelle competenze istituzionali di questo Dicastero, attività per le quali non è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.
b) Affermazioni riportate nella nota di cui all’oggetto, in cui si denota l’ambigua ed enigmatica propensione della DGPOB ad asservire alcune sigle sindacali: “… l’ampia autonomia dei predetti dipendenti nel settore tecnico di effettuare ispezioni e verifiche … a conferma dell’ampio grado di autonomia e responsabilità …”Il personale, di seconda area (esecutiva come previsto dal CCNL), che non ha presentato domanda o non è stato iscritto agli elenchi speciali continua e continuerà ad esercitare, senza incorrere ad alcuna sanzione, tutte le funzioni ed attività previste nel proprio profilo professionale ovvero: “… secondo le istruzioni e le direttive ricevute, collabora all’attività di vigilanza ed ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti e bevande, di sanità pubblica veterinaria … assiste il medico e le professionalità sanitarie più elevate per lo svolgimento delle attività istituzionali…”.
Il personale, di terza area, che non ha presentato domanda o non è stato iscritto agli elenchi speciali, così come previsto dal D.D. 23 gennaio 2020, continuerà a svolgere attività professionale secondo quanto in esso riportato “I dipendenti inquadrati nel profilo di Funzionario tecnico della prevenzione e privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro confluiscono negli altri profili professionali del Ministero della salute in relazione alle mansioni prevalenti effettivamente svolte negli ultimi 5 anni, conservando la posizione economica in godimento”.
Riteniamo utile ricordare che l’autonomia consiste nella capacità di governare il proprio comportamento professionale attraverso il monitoraggio dei processi specialistici, ancor prima che quelli organizzativi, e la valutazione sistematica e continuativa dei risultati finali della collegata prestazione erogata. Nella fattispecie del Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro detta autonomia professionale trova piena adesione alla norma cardine e istitutiva del profilo ovvero il Decreto del Ministero della Sanità n° 58/97. Di tale normativa oltre a quelli che sono gli ambiti di riferimento professionale meritano particolare attenzione i passaggi di seguito elencati:
art. 1 ..”il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, [….], è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in maniera d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”: Da ciò emerge nell’espressione delle proprie attività professionali l’assenza assoluta di subalternità verso terzi, anche qualora gerarchicamente sovra ordinati, dei propri processi decisionali.
Quanto sopra evidenziato è per altro riaffermato al comma 4° che recita “Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività”; successivamente tale concetto e la piena titolarità dei propri atti è sottolineato con quanto di seguito espresso “È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale”.
Siamo sconcertati nel leggere che nella sua nota si usano espressioni minacciose quali: il mancato inserimento nell’elenco speciale, potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro; che siano stati trasmessi alcune comunicazioni delle OO.SS. che evidenziano il malcontento generato dalla posizione negativa assunta da alcuni Ordini, omettendo di trasmettere tutte le iniziative intraprese negli ultimi due decenni, dalla scrivente OO.SS. e da altre organizzazioni, per porre rimedio a quanto, era evidente sarebbe successo, e delle Sue “false” rassicurazioni in merito a protocolli condivisi con il MIUR per attivare percorsi formativi finalizzati a far acquisire il titolo universitario richiesto.
Questa presa di posizione non ci piace. È chiara l’intenzione da parte Sua di declinare la responsabilità dell’iscrizione all’albo speciale alle Commissioni provinciali d’albo dell’Ordine della Professione dei Tecnici della prevenzione. Risulta quasi normale alludere ad un passo del Vangelo, in cui Ponzio Pilato, lavandosi le mani davanti al popolo, dichiarò di non essere responsabile della morte di Cristo.
Reiteriamo, per l’ennesima volta, la richiesta di avviare ogni utile iniziativa d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca diretta a far acquisire il titolo Universitario di Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, al personale in questione che ne faccia richiesta, riconoscendo, quanto più possibile, sia gli eventuali crediti formativi universitari (CFU) che quelli derivanti da lavoro e attività professionale svolta.
Il segretario nazionale UILPA
Adele Silvestri
Il responsabile generale UILPA Ministero della salute
Massimo Ausanio